Il Quadro Normativo
La disciplina fondamentale in tema di attività funerarie è contenuta nel T.U. delle leggi sanitarie, Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Tale normativa è volta a stabilire l'ubicazione e le caratteristiche dei cimiteri, affrontando prevalentemente i profili sanitari, con riflessi su quelli di natura urbanistica. Con la Legge n. 130 del 2001 è stata disciplinata la materia della cremazione e dispersione delle ceneri, al fine di rimuovere gli ostacoli di natura culturale e burocratica che incontrava la diffusione della pratica della cremazione, che riveste notevole rilievo anche per il problema della carenza di spazio nei cimiteri.
La Legge
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
Art. 4 (Modifica all’articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)1. Al primo comma dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativo all’edificabilità dei cimiteri, dopo le parole, : «almeno duecento metri dai centri abitati» è stata inserita la seguente specifica: «tranne il caso dei cimiteri di urne».
Sarebbe realizzabile il progetto ARBORVITAE in Italia?
Noi crediamo di sì.
Perché ARBORVITAE rappresenta una soluzione innovativa che supera le contraddizioni presenti nella normativa vigente in materia di dispersione e conservazione delle ceneri. Offre uno spazio nuovo, aperto e alternativo ai tradizionali cimiteri, rispondendo in modo chiaro ed efficace sia alle esigenze di dispersione che a quelle di conservazione delle ceneri, tutela l'ambiente, la salute dei cittadini e promuove la cultura della memoria
Recentemente il portale Funerali.org ha commentato la possibilità di creare un "bosco cinerario" in Italia, considerando le normative esistenti. Partendo dal Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) del 10 settembre 1990, n. 285, si evidenzia l'art. 80, comma 3, che stabilisce la necessità di un edificio nei cimiteri per accogliere le urne cinerarie, ma consente anche la collocazione in spazi concessi a enti morali o privati. Successivamente, vengono citate le disposizioni della Legge del 30 marzo 2001, n. 130, che consente la dispersione delle ceneri in aree designate nei cimiteri o in natura, vietandone la dispersione nei centri abitati. Si evidenzia anche l'obbligo di sigillare l'urna e le modalità di conservazione delle ceneri, che possono includere l'interramento.
Il testo riflette sulla possibile contraddizione tra la dispersione delle ceneri e le modalità di conservazione, in particolare l'interramento, che potrebbe essere considerato sia come una pratica conservativa che dispersiva, a seconda dell'interpretazione e del rispetto della volontà del defunto. Infine ipotizza che un "bosco cinerario" potrebbe essere ben accettato da molte persone, riflettendo una crescente sensibilità al rispetto della natura.
Fonte: Funerali.org